Le donazioni effettuate in favore di una ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, rappresentano ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 460/97, un risparmio fiscale per il donatore sempreché vengano effettuate a mezzo bonifico bancario, carta di credito (anche prepagata), bollettino postale o assegno bancario/circolare.
L’Art. 14 del Decreto Legge n. 35/2005 (convertito nella legge 80/2005) stabilisce che le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore delle ONLUS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
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